Art. 13.
(Composizione del consiglio regionale).

      1. Il consiglio del collegio regionale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici componenti nel rispetto dei seguenti parametri:

          a) fino a 100 periti agrari iscritti nella regione: cinque componenti;

          b) fino a 700 periti agrari iscritti nella regione: sette componenti;

          c) da 701 a 1.100 periti agrari iscritti nella regione: nove componenti;

          d) da 1.101 a 2.500 periti agrari iscritti nella regione: undici componenti;

          e) oltre i 2.500 periti agrari iscritti nella regione: tredici componenti.

      2. La distribuzione dei componenti avviene secondo le seguenti modalità:

          a) un delegato in rappresentanza di ogni provincia in cui risiedono i periti agrari;

 

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          b) un delegato della provincia in cui opera il maggior numero di periti agrari;

          c) i rimanenti delegati in ragione della proporzione numerica dei periti agrari che operano in ogni provincia.

      3. I componenti dei consiglio regionale sono eletti fra coloro che sono iscritti all'albo da almeno cinque anni, durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili, salvo i limiti stabiliti dall'articolo 8.
      4. Gli eletti rimangono in carica per tutta la durata della consiliatura anche se il numero dei periti agrari residenti nella provincia dovesse mutare.
      5. Il consiglio del collegio è integrato dai consiglieri nazionali eletti nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale ed aventi solo un potere consultivo.